Parere |
No. La posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso un anno dall’adesione. Inoltre, poiché il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto per il conferimento del Tfr a FONDINPS, l’assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore potrà ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante già conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell’anno, decorso il quale potrà essere trasferito alla nuova forma previdenziale prescelta.
Federico Spiniello, Assofondipensione
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