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Quesito
Oggetto Fiscalità successiva al pensionamento
Quesito Fino a quale età posso sottoscrivere una forma complementare? E se la mantengo attiva beneficio della deduzione fiscale?
Data quesito
Inviato 29-11-2010 17.46
Parere
Risposto 29-11-2010 18.34
Parere L’articolo 8, comma 11, del Dlgs 252/2005 dispone espressamente la possibilità di continuare volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che l'aderente - alla data del pensionamento - possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. La Covip (con documento approvato il 24 gennaio 2008) ha interpretato la specifica disposizione ritenendo che sia preclusa l’adesione ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che hanno raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico. Al contrario, possono aderire i titolari di pensione di anzianità che non hanno raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Ricorrendo l’ulteriore condizione di avere versato almeno un anno di contribuzione alla data del pensionamento, il soggetto che prosegue volontariamente la contribuzione oltre il compimento dell’età pensionabile potrà determinare autonomamente il momento della fruizione della prestazione, una volta conseguito il requisito minimo di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Quindi, nel caso il lettore si trovi nella situazione che legittima l’adesione, può continuare a versare volontariamente la contribuzione (godendo della deducibilità fiscale nei limiti dei 5.164,57 euro) e determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Alessandro Mastromatteo - Studio Santacroce