Parere |
In primo luogo occorre ricordare che l'iscritto al fondo che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare è chiamato a effettuare una prima scelta tra prestazione in capitale e rendita periodica. La regola generale prevede la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica fino a un massimo del 50% della posizione accumulata; il restante 50% deve essere convertito in rendita periodica. Si potrà ottenere il 100% in capitale qualora l’importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore dell’iscritto del 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’importo annuo dell’assegno sociale. Resta naturalmente ferma la possibilità di richiedere la conversione in rendita periodica dell'intero montante accumulato presso il fondo.
La questione della reversibilità è strettamente collegata alla erogazione della prestazione in forma di rendita periodica. I fondi pensione negoziali prevedono varie tipologie di rendita, la cui scelta è di esclusiva pertinenza dell'iscritto. Tra queste tipologie c'è la rendita reversibile: la misura della reversibilità viene scelta dall'iscritto; la durata della pensione di reversibilità è collegata alla durata della vita del reversionario.
Federico Spiniello, Assofondipensione
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