Parere |
La detassazione degli straordinari e dei premi di produttività, originariamente introdotta dall’articolo 2 del D.L. n. 93 del 2008 e, da ultimo, prorogata per il 2010 dall’articolo 2, commi 156 e 157 della L. 191/2009, n. 191, limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività), dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento se il reddito di lavoro dipendente percepito è stato inferiore ad euro 35.000. Se i contributi previdenziali, destinati al fondo pensione, sono stati trattenuti dal datore di lavoro in sede di erogazione della prestazione, gli stessi non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi occorrerà verificare il superamento o meno della soglia rilevante ai fini della detassazione. Se invece il dipendente ha versato per suo conto somme a un fondo di previdenza complementare, oltre quelle trattenute dal datore di lavoro, i contributi non vanno ad abbattere l’imponibile fiscale rilevante ai fini della operatività della detassazione in quanto gli stessi saranno deducibili dall’imponibile Irpef e non dal reddito di lavoro dipendente.
Alessandro Mastromatteo - Studio Santacroce
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