Parere |
Al momento della richiesta della prestazione, l’ammontare corrispondente ai contributi non dedotti non sarà assoggettato a tassazione, in quanto in via di principio è prevista la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.
E’ importante ricordare che, per consentire la corretta identificazione dei contributi non dedotti in sede di tassazione a scadenza, è necessario inviare alle forme pensionistiche entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione in ordine all’ammontare dei contributi dedotti nell’anno precedente.
Per quanto riguarda invece i rendimenti maturati, gli stessi sono già assoggettati ad imposta annualmente e non verranno pertanto ulteriormente sottoposti a tassazione.
Enrico Clemente - Assicurazioni Generali
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