Parere |
Si, potrà trasferire. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, è prevista la possibilità di effettuare il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore possa iscriversi in ragione della nuova attività lavorativa. In alternativa al trasferimento, il lavoratore potrà riscattare la posizione accumulata presso il Fondo. In difetto dell’esercizio di una delle due suddette opzioni (trasferimento o riscatto) da parte dell’iscritto, troverà automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso il Fondo (vd. art. 12, comma 2, Schema di Statuto Fondi Pensione Negoziali, Deliberazione COVIP del 31/10/2006).
Federico Spiniello, Assofondipensione
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