Parere |
L’art.4 del collegato ,che affronta alcuni aspetti relativi al lavoro nero ,interviene sull’art.3 del decreto legge n.12/02 convertito in legge n.73/02. Si prospetta una sorta di “sconto” per i datori di lavoro che occupano lavoratori in nero, quando per un periodo successivo mantengono regolarmente al lavoro i predetti. Infatti pur applicandosi a carico degli stessi la maxi sanzione, la stessa sarà d’importo ridotto,ossia da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare ,maggiorato di euro 30 per ogni una giornata di lavoro irregolare. Inoltre a seguito della sostituzione del comma 4 dell’art.3 del decreto legge n.12/02 convertito in legge n.73/02, prevede che le sanzioni di cui sopra per il lavoro nero non trovano applicazione ,se gli adempimenti contributivi oppure altri adempimenti obbligatori assolti in precedenza evidenziano la volonta’ del datore di lavoro interessato di non occultare il rapporto,anche se di qualificazione differente. In ogni caso tale riduzione non sarà applicabile a questo caso, in quanto il Collegato Lavoro non si applica alle sanzioni comminate prima dell'entrata in vigore del Collegato Lavoro.
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