Quesito |
L’art. 22 del Collegato lavoro prevede che il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigente medici e del ruolo sanitario del SSN già previsto al compimento del 65° anno di età possa essere maturato, su istanza dell’interessato, al 40° anno di servizio effettivo, purché non si superi il 70° anno di età.
La disposizione si applica anche ai dirigenti in servizio alla data del 31/01/2010.
Si chiede:
1. se per “servizio effettivo” si intenda esclusivamente quello prestato in costanza di attività lavorativa, senza quindi tenere conto di alcun periodo di riscatto (laurea, servizio militare, ecc…) ?
2. se, avviandosi il procedimento su istanza dell’interessato, esista sempre e comunque il diritto soggettivo dello stesso all’accoglimento della richiesta (in forza di una sorta di “automatismo”, subordinato alla sola condizione di procedibilità costitutiva dalla presentazione della istanza), ovvero, residui una potestà discrezionale del datore di lavoro nel rigettare la stessa, previa adeguata motivazione;
3. come si concilia la norma con l’ultimo comma che prevede una retroattività estesa al personale in servizio al 31/01/2010 laddove, ad esempio, un dirigente in servizio alla data del 31/01/2010, fosse stato collocato a riposo il 31/05/2010? Detto dirigente, avrebbe titolo ad essere riassunto a domanda in forza dello “ius superveniens”? Oppure deve ritenersi definitivamente decaduto da tale potestà?
Grazie per l’attenzione
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Gianni Martini
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