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Quesito
Oggetto collocamento a riposo dirigenti medici e sanitari
Quesito L’art. 22 del Collegato lavoro prevede che il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigente medici e del ruolo sanitario del SSN già previsto al compimento del 65° anno di età possa essere maturato, su istanza dell’interessato, al 40° anno di servizio effettivo, purché non si superi il 70° anno di età. La disposizione si applica anche ai dirigenti in servizio alla data del 31/01/2010. Si chiede: 1. se per “servizio effettivo” si intenda esclusivamente quello prestato in costanza di attività lavorativa, senza quindi tenere conto di alcun periodo di riscatto (laurea, servizio militare, ecc…) ? 2. se, avviandosi il procedimento su istanza dell’interessato, esista sempre e comunque il diritto soggettivo dello stesso all’accoglimento della richiesta (in forza di una sorta di “automatismo”, subordinato alla sola condizione di procedibilità costitutiva dalla presentazione della istanza), ovvero, residui una potestà discrezionale del datore di lavoro nel rigettare la stessa, previa adeguata motivazione; 3. come si concilia la norma con l’ultimo comma che prevede una retroattività estesa al personale in servizio al 31/01/2010 laddove, ad esempio, un dirigente in servizio alla data del 31/01/2010, fosse stato collocato a riposo il 31/05/2010? Detto dirigente, avrebbe titolo ad essere riassunto a domanda in forza dello “ius superveniens”? Oppure deve ritenersi definitivamente decaduto da tale potestà? Grazie per l’attenzione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Gianni Martini
Data quesito
Inviato 28-10-2010 09.41
Parere
Risposto 28-10-2010 14.38
Parere Sì, l’art. 22 non prevede la facoltà da parte dell’Amministrazione datore di lavoro di accogliere o denegare l’istanza dell’interessato che potrà rimanere in servizio fino alla maturazione di 40 anni di servizio effettivo e comunque fino al compimento del 70° anno di età.