Parere |
Al contribuente conviene certamente porre in essere, oltre al versamento delle somme dovute a titolo di secondo acconto per il corrente 2010, il ravvedimento operoso per il primo acconto non versato, in modo da ridurre la sanzione applicabile al solo 3% e limitare la maturazione degli interessi al 1% annuo. Il ragionamento vale sempre che il contribuente preveda, nel 2010, di evidenziare un dato di riferimento nella dichiarazione che possa assorbire tutti e due gli acconti. Diversamente, quindi in ipotesi di contrazione del reddito e dell’imposta, avrebbe convenienza a ravvedere il primo acconto e versare solo la quota residua del secondo, al fine di ridurre l’ammontare delle sanzioni applicabili.
Gian Paolo Ranocchi
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