Pace fiscale
Saldo e stralcio
La Domanda Al comma 188 dell'articolo 1, legge 145/2018 si parla di "soggetti" per cui è stata aperta una procedura di liquidazione del patrimonio: deve ritenersi che il termine "soggetti" includa non solo le persone fisiche ma anche società non fallibili che abbiano avuto accesso alla procedura di liquidazione ?
La risposta dell'Esperto
Per dirimere il dubbio esperto nel quesito si deve fare riferimento alla normativa della sanatoria speciale del saldo e stralcio nella sua interezza. Come il lettore giustamente fa notare la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 è applicabile non solo alle persone fisiche ma anche alle società cosiddette non fallibili. Tuttavia, ricostruendo la disciplina del saldo è stralcio secondo quanto disposto dai commi 184 e seguenti dell’articolo 1, legge 145/2018 sin da subito è chiaro il perimetro soggettivo: la sanatoria risulta applicabile ai debitori persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. La norma prosegue al comma 186 definendo la grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Isee del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro. Il comma 188, infine, introduce un’ulteriore prova della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, indipendente dal valore Isee del nucleo familiare, per quei “sogetti”, pur sempre persone fisiche, che versando in stato di sovraindebitamento abbiano effettuato richiesta di liquidazione dei propri beni ai sensi dell’articolo 14-ter, legge 3/2012. Si ritiene, nel rispetto della ratio della norma, che il termine “soggetti” faccia riferimento, ai fini della disciplina del saldo e stralcio, unicamente alle persone fisiche. Fabio Gencarelli