Il Forum di Telefisco

Iva

Carburante

La Domanda Dal 1° gennaio 2019 è deducibile il costo riferito al carburante pagato con bancomat/carta di credito e quindi risultante nell'estratto conto riferito alla propria posizione fiscale senza l'emissione di fattura elettronica?

La risposta dell'Esperto

Ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, per l’acquisto di carburante per autotrazione, dal primo luglio 2018 il pagamento deve essere effettuato solo con strumenti di pagamento “tracciabili”. Inoltre, dal primi gennaio 2019 è obbligatoria anche la fattura elettronica. Sarebbe consigliato, inoltre, che questa contenga anche la targa del veicolo. Per l’acquisto dei carburanti, tra gli elementi obbligatori della fattura, in base all’articolo 21, comma 2, dpr 633/1792, non c’è la targa o un altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la cosiddetta “scheda carburante”. Quindi, per l’agenzia delle Entrate, ai fini della corretta emissione della fattura elettronica, questi elementi non “dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche”. Questi dati, però, possono facoltativamente essere inseriti comunque nelle e-fatture, ad esempio, per facilitare la “tracciabilità della spesa” e per la “riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità” (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1). Ecco che anche se l’agenzia delle Entrate ritiene corretta la fattura elettronica priva degli estremi identificativi del veicolo, subordina, però, la deducibilità del costo del carburante, ai fini delle imposte sui redditi, all’indicazione di tali dati nella fattura (Assonime 6 luglio 2018, n. 17). Luca De Stefani