Il Forum di Telefisco

Fattura elettronica

Fatture dettaglianti nei corrispettivi

La Domanda Le fatture elettroniche emesse da commercianti al dettaglio e comprese nei corrispettivi devono essere riportate nel registro delle fatture emesse?

La risposta dell'Esperto

In caso di emissione della fattura (immediata o differita), preceduta dallo scontrino ("parlante", in caso di fattura differita), dalla ricevuta o dal "documento commerciale", i dati di questi tre documenti vanno riportati nella fattura e va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo. L’ammontare dei corrispettivi certificati (da ricevuta/scontrino fiscale o dal "documento commerciale" emesso in caso di invio telematico dei corrispettivi) e oggetto di fatturazione, quindi, dev'essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018 e circolare 249/1996). Con l’avvento della fattura elettronica inviata allo Sdi, infatti, non è consigliabile registrare il totale dei corrispettivi (comprensivo degli importi fatturati) e non registrare le fatture elettroniche, ma è preferibile contabilizzare tutte le fatture nel registro Iva delle vendite, togliendo i relativi importi da quanto "certificato". La duplicazione dei ricavi può essere evitata, ad esempio, istituendo nel registro dei corrispettivi quattro colonne: una per gli scontrini, le ricevute e i "documenti commerciali"; una per le fatture emesse per le quali è già stato rilasciato uno dei precedenti tre documenti (scontrino, ricevuta o "documento commerciale"); una per le fatture emesse senza la preventiva "certificazione dei corrispettivi" (con rilascio di una quietanza, della ricevuta del Pos, eccetera) e una relativa al totale dei tre precedenti ammontari (anche in base alla circolare 3 del 15 gennaio 1973, protocollo n. 525373/73). Le fatture dovranno essere registrate tutte nel registro Iva delle vendite, mentre i corrispettivi giornalieri totale (ultima colonna) dovranno essere registrati, al netto dei ricavi delle fatture emesse (circolari 249/1996 e 97/1997, oltre che risposta delle Entrate del 16 gennaio 2019, n. 7). In caso di emissione dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale, va indicato nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «Numero scontrino, numero ricevuta o numero doc. commerciale», nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale, nel campo «RiferimentoNumero» il numero progressivo dello scontrino, della ricevuta o del documento commerciale e nel campo «RiferimentoData» la data dello scontrino (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018). Luca De Stefani