Fattura elettronica
Fatture ricevute soggette a reverse charge
La Domanda Per le fatture ricevute da fornitori (ad. es. per lavori di pulizia) soggette a registrazione con reverse charge il committente deve emettere fattura elettronica per la parte relativa all'Iva a debito?
La risposta dell'Esperto
Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura N6, regime di inversione contabile, deve essere effettuata una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Considerando l’impossibilità di effettuare questa integrazione nel documento elettronico ricevuto dal Sdi, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazione possa essere effettuata predisponendo un’«autofattura» (che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente) da allegare al file della fattura passiva ricevuta in xml dal prestatore/cessionario tramite lo Sdi, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 3.1). Questa autofattura elettronica, in formato xml, dovrà riportare nel campo TipoDocumento il codice TD1 relativo alle fatture e non il codice TD20 dedicato alle autofatture (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta a telefisco 2019), quindi, viene impropriamente chiamata «autofattura». L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa «fattura» in formato xml potrà essere inviato al Sdi, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36). Questo invio allo Sdi è solo facoltativo, ma si consiglia di non farlo, perché così facendo verrebbero caricate due fatture nello Sdi, una da parte del prestatore/cedente e una da parte del committente/cessionario. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dallo Sdi, sia relativamente al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di Assosoftware del 14 gennaio 2019). Luca De Stefani