Rivalutazioni ed estromissioni
Rivalutazione ai soli fini civilistici
La Domanda La rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla legge di Bilancio 2019 può essere effettuata ai soli fini civilistici (per migliorare i coefficienti di bilancio), senza dover necessariamente procedere al versamento di alcuna imposta sostitutiva, procedendo, quindi, poi a effettuare delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi? L'ultima volta, con la legge Finanziaria 2009 fu possibile. Letteralmente la legge di Bilancio 2019 prevede che «il saldo di rivalutazione può essere affrancato».
La risposta dell'Esperto
Secondo le Entrate, la rivalutazione civilistica effettuata in base alle disposizioni richiamate nella legge di Bilancio 2019, deve avere necessariamente valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva prevista. L'unica facoltà attiene alla scelta se affrancare o meno il saldo attivo di rivalutazione pagando il 10%. In questo senso si veda la circolare 13/E/2014 che richiama analoghe posizioni espresse nelle precedenti circolari 18/E/2006 e 11/E/2009. Chi scrive, ad ogni buon conto, condivide le perplessità dell'estensore del quesito. Gian Paolo Ranocchi