Bilancio e contabilità
Recupero perdite 2017
La Domanda I commi da 23 a 26 dell'articolo 1 della legge 145/2018 affrontano il problema creato nel 2017 a seguito dell'avvio del regime di tassazione per cassa previsto dalla legge 232/2016. Le perdite del 2017 che le imprese minori non hanno già compensato con altri redditi, secondo la nuova norma, possono essere ripescate ed essere utilizzate per abbattere il reddito del 2018 e 2019 entro il 40%, e quello del 2020 entro il 60%, ma nel caso che l'impresa abbia cessato l'attività nel 2018 o intenda cessarla nel 2019 potrà recuperare l'intera perdita residua?
La risposta dell'Esperto
Il comma 26 sembra letteralmente chiuso e quindi blindare sempre la deduzione delle perdite nei limiti ivi previsti. Sul piano logico non appare però sensato limitare la deduzione delle perdite pregresse quando l'attività d'impresa viene a cessare. Almeno per quanto riguarda le regole generali a regime del Tuir nell'ambito delle quali il riporto delle perdite per il loro utilizzo postumo è divenuto temporalmente illimitato a seguito delle modifiche recentemente varate. Nella domanda posta dal lettore la soluzione appare complessa stante il fatto che si tratta di interpretare una disciplina transitoria e come tale a termine. A parere di chi scrive la risposta al quesito, è correlata alla possibilità di dedurre le eccedenze di perdite 2017 non dedotte prima, anche dopo il 2020 (termine ultimo fissato letteralmente dal comma 26). Se la soluzione fosse positiva (in questo senso depone il testo della relazione di accompagnamento alla legge 145/2018) è ragionevolmente possibile aderire alla deduzione integrale nell'anno di cessazione. Se negativa significa che le disposizioni del comma 26 sono da considerare inderogabili. Gian Paolo Ranocchi