Il Forum di Telefisco

Fattura elettronica

Fattura carburante senza targa

La Domanda Per poter detrarre l'Iva e dedurre il costo del carburante, oltre al pagamento tracciato (carte, assegni, bonifici, ecc.), la fattura deve riportare solo la targa del mezzo aziendale oppure è indispensabile indicare anche il chilometraggio?

La risposta dell'Esperto

Per l’acquisto dei carburanti, tra gli elementi obbligatori della fattura, in base all’articolo 21, comma 2, Dpr 633/1792, non c’è la targa o un altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece era previsto per la cosiddetta “scheda carburante”. Quindi, per l’agenzia delle Entrate, ai fini della corretta emissione della fattura elettronica, questi elementi non “dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche”. Questi dati, però, possono facoltativamente essere inseriti comunque nelle e-fatture, ad esempio, per facilitare la “tracciabilità della spesa” e per la “riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità” (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1). Ecco che anche se l’agenzia delle Entrate ritiene corretta la fattura elettronica priva degli estremi identificativi del veicolo, subordina, però, la deducibilità del costo del carburante, ai fini delle imposte sui redditi, all’indicazione di tali dati nella fattura (Assonime 6 luglio 2018, n. 17). Relativamente ai chilometri, la circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, non dice nulla, ma è possibile l’inserimento del dato ai fini di una migliore prova dell’inerenza dell’acquisto. Ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, per “l’acquisto di carburante per autotrazione”, inoltre, dal primo luglio 2018 il pagamento deve essere effettuato solo con strumenti di pagamento “tracciabili”. Luca De Stefani