Riforma terzo settore
Gli adempimenti per l'associazione musicale
La Domanda Un'associazione musicale, che ha solo il codice fiscale e non la partita Iva, e che svolge unicamente attività istituzionale, quali adempimenti deve fare in vista della riforma terzo settore? Quando questa entra in vigore?
La risposta dell'Esperto
Sul primo quesito, per accedere al Terzo settore un’associazione musicale deve verificare se l’attività svolta rientra tra quelle di interesse generale (articolo 5, Dlgs 117/2017) e, in caso positivo, valutare le eventuali modifiche statutarie da porre in essere per adeguarsi alle nuove disposizioni e richiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Se l’associazione non riveste la qualifica di Onlus, Organizzazione di volontariato (Odv) o Associazione di promozione sociale (APS), non ha un termine per effettuare le modifiche statutarie, per cui si consiglia di procedere agli adeguamenti solo dopo che sarà reso operativo il Runts. L’associazione potrebbe iscriversi al Runts o nella sezione "altri enti del Terzo settore", o in quella Aps, ricorrendone i requisiti. Sul secondo quesito, è opportuno distinguere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dall’efficacia. Il Dlgs n. 117/2017 è entrato in vigore il 3 agosto 2017. Tuttavia, non tutte le disposizioni in esso contenute sono immediatamente efficaci. Nello specifico, le norme contenute nel Titolo X del Dlgs n. 117 (sul regime fiscale degli enti del Terzo settore), saranno efficaci a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le misure sottoposte al suo vaglio e, in ogni caso, dopo la messa in funzione del Runts (articolo 104, comma 2). Fanno eccezione alcune disposizioni (articoli 77, 78, 81, 82, 83, 84, comma 2, 85 comma 7 e 102, comma 1, lettere e, f e g), che invece sono già efficaci dal primo gennaio 2018 solo per Onlus, Odv e Aps. Gabriele Sepio