Il Forum di Telefisco

Pace fiscale

Definizione agevolata Pvc

La Domanda Ad una Srl è stato notificato a luglio 2016 un Pvc con addebiti relativi sia all’Iva che alle imposte dirette (Ires + Irap), in riferimento all'anno d'imposta 2015. In considerazione del fatto che non erano ancora scaduti i termini per la dichiarazione dei redditi, la società ha tenuto conto in detta dichiarazione dei rilievi presenti nel Pvc ai fini delle dirette. Al 24 ottobre 2018, per il PVC, rimanevano non definiti i soli rilievi ai fini Iva. La società può definire in via agevolata solo i rilievi Iva del Pvc, considerando quelli relativi alle imposte dirette già definiti, alla stregua di un ravvedimento operoso?

La risposta dell'Esperto

L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede espressamente la definizione integrale del contenuto dei Processi verbali di constatazione (Pvc) consegnati entro il 24 ottobre 2018; nel caso in cui a tale data non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio secondo l'articolo 5 del Dlgs 218/1997. E’, dunque, preclusa la definizione dei singoli rilievi, diversamente da quanto consentito con l’istituto del ravvedimento operoso. Va evidenziato che l’eventuale regolarizzazione dei singoli tributi effettuata dal contribuente ricorrendo allo strumento del ravvedimento prima del 24 ottobre 2018 esplica i propri effetti anche sul contenuto del Pvc oggi interessato dal ricorso alla cosiddetta "pace fiscale". Tale Pvc, infatti, si ritiene “depurato” dei rilievi già definiti (e, dunque, privato delle irregolarità e/o violazioni già sanate da parte del contribuente in passato inadempiente). Ne consegue che, in base all'articolo 1 del Dl 119/2018, sarà possibile definire nuovamente il contenuto “residuale” del Pvc, considerandolo al netto di quanto già ravveduto in passato con il ricorso al ravvedimento operoso. Davide Torcello