Riforma fallimentare
Apertura a nuove figure professionali
La Domanda Tra le condizioni per l'iscrizione nel nuovo albo dei gestori della crisi si afferma che possono essere ammessi gli "iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili". Si parla sempre dell'apertura ai consulenti del lavoro, ma proprio per quest'ultima categoria (esperti contabili) il nuovo albo rappresenta un nuovo sbocco lavorativo in quanto prima della riforma non potevano occuparsi di fallimentare. Quanto affermo è corretto a vostro parere?
La risposta dell'Esperto
Quanto affermato è corretto. L’articolo 28 della attuale legge fallimentare prevede infatti che possano essere chiamati a svolgere la funzione di curatore – tra gli altri – "avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti". L’articolo 358 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede invece che possano svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore – tra gli altri – "gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro". Come noto, l’articolo 34 del Dlgs n. 139/2005 prevede la suddivisione dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in due sezioni: - Sezione A Commercialisti; - Sezione B Esperti Contabili. Pertanto, a decorrere dalla entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, potranno essere iscritti all’albo dei gestori della crisi e, come tali, avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore anche gli iscritti alla Sezione B dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Chiara Vanni