Dichiarazioni 2019
Gli scaglioni dei riporti
La Domanda Le perdite emergenti dall'anno 2017 (articolo 66, legge 145/2018) sono da intendersi totalmente riportabili, ancorché con le limitazioni di cui al comma 26 per i soli periodi d'imposta 2018/2020?
La risposta dell'Esperto
L’articolo, 1 comma 26, della legge 145/2018 consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 computandola in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti: nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi. In base al tenore letterale della norma, le residue perdite prodotte nel 2017 eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi dei periodi 2018-2020 non sarebbero ulteriormente utilizzabili posto che la possibilità di riporto opera a partire dal periodo d’imposta 2018. Tuttavia, il riporto dovrebbe essere ammesso anche oltre il 2020 sulla base del seguente passo dalla Relazione illustrativa in cui si indica che "l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentuali di redditi [...] inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021". Il punto necessiterebbe comunque di una conferma ufficiale. Andrea Luigi Bonacina