Bilancio e contabilità
Il conferimento dello studio associato
La Domanda Le considerazioni fatte dall'agenzia delle Entrate nell'interpello n.125/2018 in merito all'imponibilità ai fini Irpef ed Iva di un conferimento di studio professionale in una Stp è da ritenersi valido anche in caso di conferimento di uno studio professionale di un singolo professionista in uno studio associato di nuova costituzione, nonché nel caso di divisione di uno studio associato tra i singoli professionisti che vi prendevano parte? Anche in tali casi infatti non si può parlare di "imprese commerciali" e quindi le operazioni dovrebbero essere imponibili sia ai fini Irpef che ai fini Iva.
La risposta dell'Esperto
La risposta ad interpello n. 125/2018 (sul tema segnaliamo anche la risposta n. 107/2018) dell’agenzia delle Entrate precisa che nel caso di conferimento dello studio professionale non possa trovare applicazione il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir, data l’assenza di un’azienda svolta nell’esercizio di un’impresa commerciale. Il soggetto conferente infatti non esercita alcuna impresa commerciale, determinando il reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali, cosicché lo studio professionale non è qualificabile come azienda intesa come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (articolo 2555 Codice civile). Pertanto, il conferimento sarà disciplinato dal combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir, ogni qualvolta il soggetto che lo pone in essere sia assoggettato al reddito di lavoro autonomo. La rilevanza reddituale degli elementi materiali ed immateriali conferiti andrà quindi esaminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 54 del Tuir, ossia secondo la propria modalità di determinazione del reddito. Dal punto di vista Iva le considerazioni non posso essere diverse. Infatti, ai fini dell’assoggettabilità all’Iva, occorre considerare che i conferimenti (diversi, come in questo caso, da quelli che hanno per oggetto aziende) costituiscono cessioni di beni ed il relativo trattamento fiscale va verificato avendo riguardo all’oggetto del conferimento. Cristiano Margheri