Riforma fallimentare
Riferimento biennale esercizi
La Domanda È corretto prendere come riferimento gli esercizi 2017-2018 per il superamento dei nuovi limiti? La nuova legge è retroattiva?
La risposta dell'Esperto
Sì, è necessario prendere a riferimento i due esercizi precedenti all’attuale, stando infatti al decreto legislativo (A.G. 53 in attesa di pubblicazione), attuativo della della legge 155/2017, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl, scatta quando viene verificata la sussistenza di almeno uno dei requisiti di legge per due esercizi consecutivi. Pertanto nel caso specifico è necessario che in entrambi gli esercizi (2017-2018) sia stato superato anche solo uno dei nuovi limiti (come ridotti nell'articolo 2477 del Codice civile) per l’obbligatorietà dei controlli. Invece, attualmente l’obbligo scatta in seguito al superamento di almeno due dei limiti indicati nel già citato articolo 2477 del Codice civile, nella versione ante modifiche introdotte dalla Legge sulla crisi d'impresa. Per quanto riguarda invece la possibilità che la legge possa avere validità retroattiva, la risposta è negativa. Infatti le disposizioni atte a disciplinare la regolazione di crisi e insolvenza contenute nel decreto in argomento, entreranno in vigore dopo 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza retroattività. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, 350, 363 e 364, così come quelle che hanno funzione preparatoria alla applicazione della nuova regolamentazione in materia di misure d’allerta, entreranno in vigore pressoché immediatamente. Infine le disposizioni inerenti alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (di cui alla parte terza) avranno validità dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Per esigenze di semplificazione, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, le procedure pendenti alla medesima data e quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo restano disciplinati dal regio decreto 267/42, come pure dalla legge 3/2012. Pierpaolo Ceroli