Bilancio e contabilità
I titoli iscritti nell'attivo circolante
La Domanda In merito alla disposizione introdotta dall'articolo 20-quater del Dl 119/2018, vorremmo sapere se può essere applicata in modo selettivo ad alcuni dei titoli in portafoglio, ovvero in modo uniforme per categoria e/o a tutti i titoli iscritti nel circolante.
La risposta dell'Esperto
L’articolo 20-quater, comma 1 del Dl 119/2018 (convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136) prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, consentendo, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di mantenere nei bilanci 2018 i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. La deroga, che ripropone una previsione già contenuta nel Dl 29 novembre 2008 n. 185 per l’esercizio 2008 (successivamente prorogata fino all’esercizio 2012), consente di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole). Con riferimento alla possibilità di applicare tale deroga (che ricordiamo rappresenta una “possibilità” e non un “obbligo”) soltanto parzialmente o comunque limitatamente ad alcuni titoli iscritti nell’attivo circolante, occorre fare riferimento a quanto contenuto nel documento interpretativo Oic 3 (§ 2.2.5), le cui indicazioni, ancorché formulate in relazione alle disposizioni di cui al Dl 185/2008, mantengono la loro validità anche con riferimento al regime derogatorio introdotto dal Dl 119/2018. In particolare, secondo il citato documento interpretativo non è obbligatorio procedere all’applicazione della deroga per tutti i titoli presenti nella categoria delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, essendo possibile applicare la deroga solo per i titoli emessi da alcuni emittenti presenti nell’attivo circolante, mantenendo gli ordinari criteri di valutazione per gli altri titoli emessi da altri emettenti, ovvero per titoli emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa. Tuttavia, in caso di applicazione parziale della deroga, il citato documento interpretativo impone la necessità di motivare adeguatamente in Nota Integrativa tale scelta. Federico Susini