Il Forum di Telefisco

Accertamento e contenzioso

Trattamento di fine mandato

La Domanda In questi ultimi mesi la direzione provinciale 2 di Torino sta intensificando i controlli sulle quote accantonate per il trattamento di fine mandato degli amministratori. Verificato che la società abbia correttamente adempiuto agli obblighi formali (quali data certa della delibera eccetera), contesta la deducibilità nell'anno di accantonamento della quota che è superiore all'emolumento lordo diviso 13,5, assimilando di fatto, dal punto di vista fiscale il TFM al TFR dei dipendenti. E' giuridicamente corretto il comportamento delle Entrate? Al momento esiste solo una sentenza favorevole al contribuente della CTR Lombardia.

La risposta dell'Esperto

L’assimilazione operata dall’Agenzia delle entrate tra TFM e TFR non risulta supportata da nessuna disposizione normativa. La stessa amministrazione finanziaria inoltre, con la circolare 5/2001, ha avuto modo di chiarire che l’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro dipendente disposta dall’articolo 34 della legge 342/2000 concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. D’altra parte non potrebbe essere diversamente, considerando le profonde differenze che esistono sotto il profilo giuridico tra i due fondi di quiescenza. Il TFR infatti risulta regolamentato per legge e quindi è inderogabile ed è tutelato dall’articolo 36 della Costituzione avendo natura retributiva, mentre il TFM non è disciplinato da nessuna norma del codice civile, ha quindi natura pattizia e non è tutelato dall’articolo 36 della Costituzione non avendo natura retributiva. Pertanto, non esistendo per la determinazione del TFM limiti normativi massimi di spesa né rendendosi applicabili i limiti previsti per il TFR, trattandosi di fondi quiescenza di diversa natura giuridica, la sua valutazione potrà essere a nostro avviso, al pari di ogni altro costo di bilancio, sottoposta a controllo sotto il profilo della congruità dell’onere e soggetta, ai fini della deducibilità, una volta adempiuto agli obblighi formali, al principio di derivazione di cui all’articolo 83 del TUIR, oltre che ai principi di certezza e obiettiva determinabilità di cui all’articolo 109, comma 1 del TUIR. Federico Susini