Fattura elettronica
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La Domanda Un soggetto passivo che ha esercitato l'opzione per la Legge 398/91 e che nel 2018 ha conseguito proventi commerciali superiori a 65.000 euro deve assicurare che la fattura sarà emessa per proprio conto dal cessionario (cliente) ma se il cessionario è un contribuente esonerato dall'obbligo della fatturazione elettronica, chi e come (elettronica o cartacea) deve emettere la fattura? Il predetto soggetto è esonerato dall'obbligo di ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico?
La risposta dell'Esperto
Dal primo gennaio 2019, i soggetti che optano per la legge n. 398/1991, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro, “assicurano” che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo d'imposta. Stando al tenore letterale della norma, il committente/cessionario deve essere necessariamente “soggetto passivo d’imposta”. Ne consegue che se il committente/cessionario è privo di detto requisito, in quanto accede, ad un regime in cui l’IVA non è né addebitata, né detratta (es. “forfettario” o di “vantaggio”), ad emettere la fattura elettronica sarebbe il soggetto che ha optato per la l. n. 398/1991. Nel caso in cui il committente/cessionario sia soggetto passivo d’imposta ma esonerato dalla fatturazione elettronica, sembrerebbe, invece, che sia proprio quest’ultimo ad emettere la fattura elettronica per conto del soggetto che opta per la l. n. 398/1991. Data l’incertezza, si auspica un chiarimento sul punto. Gabriele Sepio