Passaggio generazionale
Patto con passaggio dell'usufrutto
La Domanda L'esclusione della tassazione dall'imposta sulle donazioni è applicabile anche nel caso in cui, tramite un patto di famiglia, si proceda a passare ai propri famigliari la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società, attraverso il trasferimento del diritto di usufrutto oltre che una piccola quota in piena proprietà per far acquisire loro la qualifica di soci?
La risposta dell'Esperto
La risposta è affermativa. L’esenzione dall’imposta di successione e donazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/1990 riguarda i trasferimenti a titolo gratuito, anche tramite patto di famiglia, di aziende o partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge del titolare. Si ritiene che l’espressione generica di “trasferimento” si riferisca a tutte le fattispecie negoziali derivativo-costitutive (connotate dall’intento liberale) idonee ad a assicurare il trasferimento della gestione del bene, incluse le costituzioni di usufrutto (sul punto si veda lo studio del Consiglio nazionale del notariato 43/2007-T). L’usufruttuario della quota, infatti, esercita il diritto di voto in assemblea, percepisce gli utili e beneficia di eventuali incrementi della partecipazione in caso di aumento gratuito del capitale sociale, per cui, di fatto, ottiene la gestione e il godimento della partecipazione stessa. In ogni caso, si segnala che beneficiari di un trasferimento a titolo di patto di famiglia possono essere solo i discendenti del titolare della quota (articolo 768-bis del Codice civile.) e che, se si tratta di partecipazioni in società di capitali, l’esenzione spetta alla duplice condizione che: il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile (ossia la maggioranza dei voti in assemblea); tale controllo sia mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni. Se beneficiari del trasferimento sono più discendenti, l’esenzione trova applicazione solo laddove il titolare trasferisca l’intera partecipazione ai discendenti in comproprietà tra loro i quali, ex articolo 2347 del Codice civile, dovranno nominare un rappresentante comune che disporrà della quota (circolare 3/E/2008, paragrafo 8.3.2). Gabriele Sepio