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Cessione credito (articolo 121 decreto Rilancio)

La Domanda Si chiede se l'articolo 121 del decreto Rilancio, che prevede la cessione illimitata dei crediti fiscali, sia da intendersi come norma speciale che deroga alla normativa sull'abuso di attività finanziaria (che prevede, appunto, che l'acquisto di crediti sia abuso di attività finanziaria).

La risposta dell'Esperto

In considerazione del fatto che l’articolo 121 del Dl 34/2020 non pone limiti e/o condizioni per la cessione dei crediti di cui alla stessa norma – fatte salve le condizioni di carattere “procedurale” (visto di conformità) – si ritiene che non trovino applicazione, per le cessioni dei crediti fiscali in esame, le disposizioni di cui al Dlgs 385/1993 - Tub, relative all’abusività dell’attività finanziaria (cfr. articolo 132). Ciò in quanto la possibilità di cedere i crediti relativi agli interventi agevolabili, al pari di quella di usufruire dello sconto in fattura, risulta misura di incentivo all’effettuazione dei medesimi interventi, mal conciliandosi tale finalità di incentivo con limitazioni di sorta alla cedibilità dei crediti. Quanto riportato, peraltro, pare avvalorato dalla previsione di cui al citato articolo 121, comma 3, terzo periodo del Dl 34/2020, che esclude, relativamente all’utilizzo dei crediti fiscali oggetto di cessione, i diversi limiti “quantitativi” ad oggi esistenti a livello di ordinamento fiscale – impossibilità di utilizzo in compensazione dei crediti in caso di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 1.500 (articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010), limite massimo annuale di compensazione dei crediti fiscali (articolo 34 della legge 388/2000), limite “speciale” massimo relativo ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, della legge 244/2007). Francesco Paolo Fabbri