Il Forum di Telefisco 2022

Reddito d’impresa

Ace, super Ace e riserva di rivalutazione

La Domanda Ai fini del calcolo dell’Ace e della super Ace, la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020, che viene “realizzata” nel 2021 a seguito dell’imputazione di maggiori ammortamenti su cespiti affrancati con l’imposta sostitutiva del 3%, costituisce un incremento rilevante per la super Ace anche nel caso in cui tale riserva non sia stata affrancata con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% (e quindi sia una riserva in sospensione d’imposta)?

La risposta dell'Esperto

Ai fini dell’incentivo Ace, (D.L. 201/2011), rilevano gli accantonamenti di utili realizzati in riserve diverse da quelle indisponibili (articolo 5, comma 2, lettera b, del Dm 3 agosto 2017). Il saldo attivo di rivalutazione contabilizzato in seguito all’articolo 110 del decreto legge 104/2020 è una riserva di utili indisponibile ai fini civilistici (agenzia delle Entrate, circolare 21/E/2015 e risposta 889/2021). Tuttavia, nella misura in cui essa si riclassifichi in disponibile (per effetto delle quote di ammortamento dei maggiori valori dei beni o per il realizzo di questi ultimi) la quota del saldo attivo di rivalutazione così riclassificato assume rilevanza “Ace”. Ne consegue che se tale riclassifica della riserva avviene nel 2021 per effetto dell’imputazione a conto economico dell’esercizio 2021 di una quota quote di ammortamento dei maggiori valori rivalutati, si produrrà un beneficio in termini di “Super Ace” (articolo 19 D.L. 73/2021) come chiarito dalle Entrate nella risposte fornite a Telefisco 2022. La rilevanza (per l'Ace e/o per la super-Ace) della quota parte di riserva di rivalutazione che diventa "disponibile" a seguito dell'ammortamento dei maggiori valori prescinde dal regime fiscale (sospensione di imposta) della riserva stessa. Pertanto, l'effetto sopra descritto si produrrà anche se la riserva non è stata affrancata pagando il 10% di imposta sostitutiva. Va infine precisato che l'importo della riserva che si intende man mano trasferito nel gruppo delle riserve disponibili, e dunque rilevanti per l'Ace, è pari alla quota di ammortamento (calcolata sui maggiori importi iscritti per la rivalutazione) al netto del 3%, cioè dell'importo che a suo tempo era stato contabilizzato in riduzione della riserva stessa. In caso di affrancamento, poiché la riserva è stata iscritta al netto (anche) del 10% di ulteriore imposta sostitutiva, l'ammontare che diviene rilevante per l'Ace sarà pari alla quota di ammortamento della rivalutazione, ridotta sia del 3% che del 10% (quota di ammortamento moltiplicata per l'87%). Solo in questo modo, infatti, al termine dell'ammortamento della rivalutazione, l'esatto ammontare della riserva sarà transitato nel gruppo di quelle "disponibili" concorrendo a formare la base Ace. Luca Gaiani