Il Forum di Telefisco 2022

Lavoro

Clausola di salvaguardia e Tfr

La Domanda Quali scaglioni e aliquote vanno utilizzati per determinare l'aliquota Irpef da applicare al Tfr ed equipollenti? Fino all'anno scorso, in base alla clausola di salvaguardia prevista della legge di Bilancio 2007 (articolo 1 comma 9 della legge 296/2006 e articolo 2 c. 514 244/2007), potevamo applicare gli scaglioni del 2006, se più convenienti per il lavoratore. Quest'anno possiamo ancora applicare gli scaglioni del 2006, qualora più convenienti?

La risposta dell'Esperto

L’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, dispone che “Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 17, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006”. La legge Finanziaria sopra citata, ha modificato con decorrenza 1 gennaio 2007, l’articolo 17 del Tuir, in riferimento sia agli scaglioni di reddito sia alle aliquote da applicare per la tassazione dei redditi, introducendo la cosiddetta “Clausola di salvaguardia”. Detta clausola ha previsto, per i trattamenti di fine rapporto erogati successivamente al 2006 (ossia a partire dall’1 gennaio 2007), la possibilità di assicurare che il nuovo sistema di aliquote e di scaglioni non comportasse per i contribuenti il pagamento di una imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore fino all’anno 2006. Da ciò ne consegue che se le aliquote e gli scaglioni in vigore al 2006 risultano essere più favorevoli rispetto a quelle in vigore nell’anno di maturazione del diritto alla percezione del Tfr, trova applicazione detta aliquota di “salvaguardia”, proprio per evitare conseguenze negative e pregiudizievoli per i contribuenti. Ciò trova conferma anche nella prassi della stessa agenzia delle Entrate, che, con circolare 15/E del 16 marzo 2007, si è espressa in tal senso. Inoltre, anche la giurisprudenza di merito si è espressa circa l'attuale vigenza ed efficacia della clausola di salvaguardia (Ctp di Milano numero 6687/36/2016; Ctp di Milano numero 403/15/2021). In conclusione, stante la piena vigenza della clausola di salvaguardia, si ritiene possano essere applicati gli scaglioni del 2006 laddove più convenienti. Giorgio Emanuele Degani