L'amministratore

Cessione in uso esclusivo e perpetuo parte comune

La Domanda E' possibile cedere in uso esclusivo e perpetuo una parte comune del condominio? Quali sono le modalità per una corretta esecuzione?

La risposta dell'Esperto

In merito alla rinuncia sulle parti comuni da parte di un condominio la giurisprudenza ha recentemente assunto due orientamenti . Infatti parte della giurisprudenza ritiene che la rinuncia ai diritti sulla cosa comune da parte del singolo condomino è produttiva di effetti senza necessità di accettazione da parte degli altri condomini ed è limitata unicamente dal divieto di sottrarsi, mediante essa, all'obbligo di concorrere alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune. Pertanto il condomino anche rinunziando alle parti comuni non potrà comunque sottrarsi al pagamento delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune . Secondo un altro orientamento della giurisprudenza, invece l’ atto abdicativo del bene comune è viziato da nullità o quantomeno, in un atto di vendita dell’immobile, è viziata da nullità la clausola nella quale viene prevista la rinuncia al diritto di proprietà sulle cose comuni. In ogni caso, la rinuncia di un condominio al diritto sulle cose comuni è vietata ai sensi dell’ art. 1118 cc. solo in caso di condominialità "necessaria" o "strutturale", per l'incorporazione fisica tra cose comuni e porzioni esclusive ovvero per l'individibilità del legame, attesa l'essenzialità dei beni condominiali per l'esistenza delle proprietà esclusive. È invece possibile la rinuncia nelle ipotesi di condominialità solo "funzionale" all'uso ed al godimento delle singole unità, che possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. Pietro Ruggeri. ASPPI SESAMO