Parere |
A seguito della direttiva di Equitalia del 6 maggio scorso, si può chiedere direttamente all’agente della riscossione la sospensione della successiva attività (compreso il blocco dei pagamenti da parte di PA cui fa riferimento il quesito) quando: a) il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, b) la commissione ha accolto il ricorso; c) c’è stato lo sgravio o la sospensione. Ciò anche se l’agente della riscossione non ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta compilare e consegnare allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile presso gli uffici o scaricabile dal sito web di Equitalia allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.
Francesco Falcone
Antonio Iorio
|