Parere |
Notificare la sentenza. In questo modo, passati 60 giorni, la sentenza sarà definitiva. Ai sensi dell’articolo 69 del Dlgs 546/92 se la Commissione condanna l’ufficio del ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento i somme, comprese le spese del giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’articolo 275 del cpc, applicando per le spese l’articolo 25, comma2. Ultimamente l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E del 2010 ha manifestato un’attenzione maggiore alla problematica, facendo notare che il disposto dell’articolo 69, in sintesi, si applica esclusivamente con riguardo ai giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili. Gli uffici sono stati invitati, pertanto, a dare priorità ai rimborsi da effettuare ai sensi dell’articolo 69 in quanto derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, rispetto alle altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo.
Francesco Falcone
Antonio Iorio
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