Parere |
La Cassazione, quale giudice di legittimità, può valutare solo se le commissioni tributarie hanno esercitato la valutazione del presupposto all’assoggettamento al pagamento dell’Irap conformemente alla legge e con una motivazione adeguata, sufficiente e coerente sul piano logico-giuridico, ma non può entrare nel merito della valutazione dei requisiti (ordinanze nn 18704/10 e 19124/10). È solo il giudice di merito che deve valutare la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente, necessaria per essere soggetto all’Irap. L’accertamento di tale situazione di fatto, per la Cassazione, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Pertanto occorre vedere, nel suo caso specifico, se la sentenza della Ctr è ben motivata in ordine alla riscontrata sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Francesco Falcone
Antonio Iorio
|