Parere |
Dipende dal valore della controversia. Il comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 stabilisce che le controversie di valore inferiore a 2.582,28 euro, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all’articolo 10 del Dpr 787/80, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende anche l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l’incarico a un difensore abilitato.
Francesco Falcone
Antonio Iorio
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