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Pace fiscale

Definizione lite su cartella 36-bis/54-bis

La Domanda A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, l'Ufficio disconosce la legittimità dell'adozione del regime opzionale di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/72. Conseguentemente, le compensazioni tra le posizioni creditorie e debitorie delle società appartenenti al perimetro del gruppo, operate nelle liquidazioni Iva periodiche ed indicate in dichiarazione, vengono considerate dall'Ufficio alla stregua di omessi versamenti, con iscrizione a ruolo.Si domanda se la lite tra il contribuente e le Entrate, relativa all'impugnazione della cartella contenente tali ruoli, e volta al riconoscimento della legittimità dell'adozione del regime opzionale, sia definibile secondo l'articolo 6 del Dl 119/2018.

La risposta dell'Esperto

L’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede la definizione delle controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dall’amministrazione finanziaria. risultano esclusi i provvedimenti privi di tale natura, fra i quali le liti afferenti le imposte dichiarate e non versate. In tali ipotesi, il recupero delle imposte si concretizza non mediante un “atto impositivo” (che presuppone la rettifica e la correzione della dichiarazione), ma attraverso un provvedimento di “mera riscossione”, che ripropone pedissequamente il contenuto di quanto indicato (e poi non versato) dal contribuente nella dichiarazione. La liquidazione dell’imposta a seguito dei controlli automatizzati o formali non presuppone alcuna azione accertativa da parte dell’Ufficio, bensì un’attività meramente ricognitiva, che non può dar luogo ad alcun provvedimento impositivo, come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate nella circolare 48/2011. Nel caso descritto, la controversia avrebbe ad oggetto un atto di mera riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria, non risultando pertanto suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del decreto fiscale. Davide Torcello