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Dichiarazioni d'intento e ravvedimento

La Domanda Una società solo nel 2021 ha provveduto al controllo della dichiarazione d'intento ricevute sul proprio Fisconline. Per il 2020 e per gli anni precedenti ha svolto il controllo fuori dalla prescrizione della norma ed ha usato la data errata. Può ricorrere al ravvedimento?

La risposta dell'Esperto

L’art. 7, comma 4-bis, Dlgs 471/1997, come sostituito dall’art. 12-septies DL 34/2019, prevede la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta per il cedente/prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1, let. c), Dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. Con il provv. del 27.2.2020 n. 96911, l’agenzia delle Entrate ha previsto che i dati delle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali sono resi disponibili a ciascun fornitore, a decorrere dal 2.3.2020, accedendo al proprio "Cassetto fiscale”. Pertanto, compito del fornitore dell’esportatore abituale, oltre ad eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento è indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente. Una procedura di controllo della lettera d’intento e di fatturazione diversa da quella indicata esula dal disposto normativo e di prassi e, dunque, per evitare di incorrere in eventuali sanzioni, sarebbe opportuno correggere l’errore con il ravvedimento. Anna Abagnale