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Credito 4.0 "spalmato" su tre anni

La Domanda Il credito d'imposta transizione 4.0 per investimenti del 2020 è utilizzabile in tre anni con rate di pari importo. Dando per scontato che in un anno non posso utilizzare più della quota annuale, e quindi un terzo, se in un anno, invece, non consumo tutto il credito, questo è riportabile agli anni successivi? Anche oltre il terzo anno?

La risposta dell'Esperto

Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge 178/2020 stabilisce, per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali, che questo credito risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione – o (per i beni “Industria 4.0) dal momento di avvenuta “interconnessione” – dei beni oggetto di investimento. In merito alle ipotesi di “incapienza” della quota di credito annuale utilizzabile e di possibilità di riporto a nuovo, ha avuto modo di esprimersi l’agenzia delle Entrate in sede di Telefisco 2021 con il proprio chiarimento n. 17. Chiarimento che ha riguardato un quesito nel quale, a causa della menzionata incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, veniva chiesto se l’importo del credito inutilizzato potesse essere compensato già a partire dall’anno seguente, aggiungendolo a quello di competenza (come indicato, in particolare, in senso conforme, dalla circolare 5/E/2015 in merito al credito d’imposta di cui all’articolo 18 del Dl 91/2014). Nel caso specifico il credito d’imposta, pari a 900 euro e, pertanto, utilizzabile in tre quote di 300 euro (nel 2021, nel 2022 e nel 2023), sarebbe stato utilizzato nel primo anno (2021) limitatamente a 250 euro. Pertanto si chiedeva se l’eccedenza di 50 euro potesse essere compensata nel successivo periodo d’imposta (2022), aggiungendola alla quota di 300 euro di competenza di tale anno (per un totale di 350 euro come compensazioni per il 2022). In proposito l’agenzia delle Entrate ha affermato che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente a un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il “limite massimo” di fruibilità del credito. Pertanto, secondo l’Agenzia, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei limiti citati, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato, nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l’esempio di cui sopra, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50 euro, non utilizzata per incapienza nel 2021, nel corso del successivo periodo d’imposta 2022, aggiungendola alla quota di competenza del credito (euro 300) spettante in quest’ultimo periodo. Francesco Paolo Fabbri