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Asseverazione credito R&S I&D

La Domanda Il credito riguarda il credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design. La legge di Bilancio 2021 introduce l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Parte della dottrina è concorde nel sostenere che tale onere ricorra già dal 2020. Si chiede conferma, considerando, inoltre, che ci si troverebbe in presenza di un aggravio di costi e di responsabilità sul professionista inizialmente non preventivato e che dovrà essere addebitato al cliente.

La risposta dell'Esperto

L’articolo 1, comma 1064, della legge 178/2020 (di Bilancio per il 2021) ha apportato diverse modifiche alla disciplina del credito di imposta introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di Bilancio per il 2020) e applicabile per le spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2020). Tra le principali novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 figurano la proroga della disciplina del credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e 2022, l’innalzamento delle aliquote applicabili e dei massimali del credito e l’introduzione dell’obbligo di asseverazione della relazione tecnica. Nella legge di Bilancio 2021 non è stata prevista una disposizione specifica per fissare la decorrenza delle modifiche al credito di imposta che entrano in vigore generalmente al 1° gennaio 2021. In assenza di una disposizione di riferimento specifica sulla decorrenza, quindi, si ritiene che l’innalzamento delle aliquote e dei massimali del credito risulti applicabile solo in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021. Diversamente con riferimento all’obbligo di asseverazione della relazione tecnica, trattandosi di un obbligo procedurale si potrebbe sostenere, in attesa di chiarimenti, la necessità di asseverare la perizia già in relazione al credito relativo alle spese sostenute per il 2020. Va segnalato, infine, che la relazione tecnica dev'essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, e dev'essere controfirmata dal legale rappresentante. Pasquale Murgo