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Quesito
Oggetto Fare l'avvocato in UK
Quesito Salve sto per terminare il mio corso di studi e conseguire finalmente la laurea in Giurisprudenza. Data la situazione poco rosea dell'Italia e l'esubero di avvocati vorrei provare ad andare a lavorare in un paese dell'UE, ed in particolare la Gran Bretagna dato che mi piace il diritto industriale ed il diritto legato ai mercati finanziari e quindi non troverei, in questi ambiti, problemi dovuti al differente diritto presente nello stato Anglosassone: il common law. Quello che vorrei sapere è se posso con la mia laurea iscrivermi all'albo inglese o devo fare per forza un LLM? Che altre problematiche potrei trovare?
Data quesito
Inviato 27-09-2010 11.23
Parere
Risposto 27-09-2010 15.02
Parere Queste sono delle prime informazioni inerenti alla sua richiesta, la invitiamo a contattare direttamente l’ufficio Eures più vicino. Gli indirizzi sono sul sito del ministero del Lavoro http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/eures/personale / Nel Regno Unito la professione di avvocato è articolata in due figure, i "barristers/advocates" e i "solicitors", ed è organizzata secondo tre territori giuridici: Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord. La direttiva 89/48/CEE è stata attuata con la legge "European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations 1991 (SI 1991 No. 824)", che designa come autorità competenti le sei associazioni professionali. Gli avvocati che desiderano chiedere il riconoscimento del loro diploma devono pertanto rivolgersi ad una di queste associazioni, ciascuna delle quali ha adottato modalità proprie riguardo alla prova attitudinale cui devono sottoporsi gli avvocati che hanno acquisito una formazione in un altro Stato membro. In linea di principio sono possibili esenzioni dalla prova in base alle conoscenze acquisite con gli studi accademici o nella pratica. A titolo d'esempio si forniscono in appresso alcune informazioni sul "Qualified Lawyers Transfer Test" della "Law Society of England and Wales"; per informazioni più precise si rinvia ad un opuscolo che può essere richiesto alla Law Society (Transfer Unit). Documenti da presentare al momento della domanda Per ottenere il "Certificate of Eligibility", che abilita a sostenere la prova, il richiedente deve compilare un questionario e allegarvi copie certificate conformi dei suoi titoli accademici e professionali, certificati relativi alla sua moralità e solvibilità rilasciati dall'associazione professionale di cui è membro e la ricevuta del pagamento della "transfer fee", attualmente di 250 sterline, non rimborsabile. Il "Qualified Lawyers Transfer Test" è organizzato due volte l'anno, in aprile/maggio e in ottobre/novembre, presso il "College of Law" di Londra. Il fascicolo completo dev'essere presentato quattro mesi prima della data alla quale si desidera sostenere la prova. La prova attitudinale verte sulle seguenti materie: • beni (property), compresi "trusts, conveyancing, wills, probate etc."; • procedura (litigation): il sistema giudiziario inglese (comprese conoscenze di base della procedura civile e penale), il diritto delle prove nonché la procedura civile o penale a scelta del candidato; • regole professionali e compatibilità; • i principi della "common law". La prova n. 4 è orale, le altre sono scritte. La "Law Society" ha ampia facoltà di accordare esenzioni in base a qualifiche supplementari e/o all'esperienza professionale del candidato. I solicitors irlandesi sono esentati dalla totalità della prova. La prova può essere ripetuta, in tutto o in parte, senza limitazioni. Esistono corsi speciali di preparazione alla prova (tuition courses). Informazioni in proposito possono essere ottenute presso il "College of Law", che invia anche esempi di prove. Gli avvocati di altri Stati membri possono stabilirsi nel paese ed esercitare la professione con il titolo d'origine, fatte salve alcune restrizioni del campo delle attività relative in particolare al "conveyancing" e all'azione in giudizio. Gli avvocati stranieri iscritti ad un albo particolare (Registered Foreign Lawyers) possono formare associazioni con "solicitors" inglesi. A norma dell'atto "European Communities (Services of Lawyers) Order 1978 (SI 1978 No. 1910)", che recepisce la direttiva 77/249/CEE, un avvocato comunitario può agire in giudizio e davanti alle autorità pubbliche purché operi di concerto con ("is instructed with and acts in conjunction with") un "barrister" o un "solicitor".