Il Forum di Telefisco

Appalti e ritenute

Limite alle compensazioni

La Domanda Il comma 8 dell'articolo 17 bis, Dlgs 241/1997 esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione. Cosa si intende, che i crediti da 730 o da bonus Renzi non potranno essere utilizzati in compensazione?

La risposta dell'Esperto

L’articolo 17-bis, comma 8 del Dlgs 241/1997 (introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 124/2019) dispone che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici non possono, laddove ricorrano le condizioni per applicare la previsione di cui al comma 1, compensare nel modello F24 i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi maturati in relazione ai dipendenti impiegati nel compimento di una o più opere o di uno o più servizi che ricadono nel comma 1. Un ulteriore vincolo è previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis, che prevede che anche il versamento delle ritenute dei dipendenti impiegati in tali opere e servizi deve avvenire senza compensazione. Le imprese dovranno pertanto versare materialmente ritenute e contributi senza avvalersi della compensazione con crediti fiscali. Roberta De Pirro