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La domanda
affido condiviso

Sono divorziato con l'affido condiviso. Mia figlia (14 anni) è residente con me e la madre si limita a vederla una o due pomeriggi la settimana lasciando a me tutte le responsabilità. Il mantenimento è completamente a mio carico è possibile cambiare questa situazione?

Inviata il 21  febbraio  2011 alle ore 12.41

La risposta dell'esperto

Sì, è possibile. In primo luogo, l'affidamento condiviso è il tipo di affidamento previsto come principio dalla norma e da questo (condiviso) ci si può discostare solo nei casi in cui l'altro genitore possa essere considerato come inadeguato e dannoso per i figli, di guisa che la sua frequentazione con questi ultimi porti loro un danno. Posto che non sia il suo caso, in tema di mantenimento dei figli c’è un obbligo legale che riguarda entrambi i genitori e che è statuito dall'articolo 148 del codice civile. La domanda da articolare è una domanda tesa alla modifica delle statuzioni del divorzio e deve rispondere al generale principio della corrispondente modifica dello stato di fatto. Certo è che ad esempio una moglie casalinga quando sia divenuta ex ed abbia rinunciato a forme di mantenimento lasciando anche la figlia all'altro genitore, ottenendo in sede divorzile di non essere coinvolta negli oneri di mantenimento del figlio, potrà ben difendersi da ogni diversa richiesta se nel frattempo non sono sopravvenute nuove circostanze. Questo perchè l'obbligo di educare istruire e di mantenere la prole, gravante su entrambi i genitori deve aver riguardo alle rispettive capacità di lavoro "professionale o casalingo", con ciò riconoscendo anche all'attività di casalinga una specificità propria atta a soddisfare, in astratto l'obbligo genitoriale del contributo al mantenimento, attuabile provvedendo allo svolgimento di tutta una serie di mansioni impossibili per un genitore che svolga un lavoro professionale. Nel caso specifico, è quindi ipotizzabile una pronuncia del tribunale favorevole al riconoscimento dell'obbligo, anche per l'altro genitore, a mantenere, istruire ed educare la prole, ferma restando la valutazione del merito di un parziale superamento delle questioni e degli equilibri patrimoniali che hanno dato luogo al divorzio. In mancanza di una sostanziale modifica dei precedenti equilibri si può immaginare una istanza basata sulle accresciute necessità educative e di istruzione connesse all'età specifica vissuta dalla minore. Giorgio Vaccaro

Inviata il 21  febbraio  2011 alle ore 13.05

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