Parere |
La norma da applicare al caso specifico è l’articolo 63 del Dlgs 546/92. Quando la Cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. Se la riassunzione non avviene entro tale termine o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
In un processo quale quello tributario l’estinzione del giudizio comporta che l’atto impugnato, sebbene annullato in primo e secondo grado torna a rivivere con tutte le conseguenze negative per il contribuente. Questo significa che, in caso di inerzia dell’Amministrazione finanziaria, è interesse del contribuente riassumere la causa se non vuole fare rivivere gli effetti negativi dell’atto impugnato in primo grado. Il termine per la riassunzione è quello di un anno e, essendo prevista per il processo tributario una norma speciale quale l’articolo 63 Dlgs 546/92 tale termine non ha subito le modifiche apportate invece all’articolo 392 del Cpc (che hanno ridotto, nel processo civile, il termine per la riassunzione a tre mesi).
Francesco Falcone
Antonio Iorio
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