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Quesito
Oggetto Istanza di sospensiva
Quesito Ho la necessità di impugnare in questi giorni una sentenza di primo grado che ha dato torto al contribuente. Poiché dalla esecuzione della sentenza potrebbe derivare un danno grave ed irreparabile al mio cliente ampiamente documentabile, chiedo se posso chiedere contestualmente nell’atto di appello anche la istanza di sospensiva cautelare e se si chiedo di sapere se i presupposti e la procedura restano gli stessi rispetto a quanto previsto dalle norme per il primo grado.
Data quesito
Inviato 26-07-2010 16.00
Parere
Risposto 26-07-2010 16.35
Parere La sentenza n. 217 del 17 giugno 2010 emessa dalla Corte costituzionale è stata chiara sul punto: anche nel processo tributario può essere sospesa l’esecutività della sentenza. Tale principio, quindi, dovrebbe estendersi sia alle sentenze di primo che di secondo grado. Poiché non esiste una norma specifica per l’istanza di sospensiva nei giudizi di impugnazione, dovrebbero applicarsi le stesse regole previste per il primo grado dall’articolo 47 Dlgs 546/92. In particolare la sospensiva potrà essere chiesta contestualmente nell’atto di appello , o separatamente da esso, notificandolo però alle altre parti. Allo stesso modo dovrebbe essere possibile chiedere, in caso di eccezionale urgenza, al Presidente della Commissione o della sezione cui è stato assegnato il ricorso la sospensiva “ inaudita altera parte”. Tuttavia qualcosa, invece, cambia in ordine ai presupposti per chiedere ed ottenere la sospensiva. Questo non tanto in ordine al”periculum in mora”, in quanto il danno grave ed irreparabile, che potrebbe scaturire dall’esecuzione della sentenza, è in re ipsa (sia quando oggetto della pretesa del fisco sono cifre grosse richieste a persone giuridiche sia quando l’entità della pretesa è più bassa ma va a colpire persone fisiche). È in ordine al “fumus boni iuris” ossia letteralmente alla “parvenza di buon diritto” che bisogna stare più attenti perché in questa sede, trattandosi di un giudizio di secondo grado bisognerà evidenziare i vizi da cui è affetto l’atto impugnato che in questo caso è la sentenza e non l’avviso di accertamento. Francesco Falcone Antonio Iorio