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Quesito
Oggetto Notifica dell’atto di appello
Quesito Contro una sentenza della Ctp che aveva dato torto ad un contribuente ho proposto gravame notificando tempestivamente l’atto di appello a mezzo di ufficiale giudiziario e iscrivendo la causa nei successivi 30 giorni dalla notifica presso la Ctr. Dopo qualche mese mi è stato comunicato il dispositivo di decreto, emesso fuori udienza, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello perché non ho depositato copia della sentenza presso la segreteria della Ctp così come prescritto dall’articolo 3-bis della legge n. 248/2005. È impugnabile tale decreto? E se sì, qual è la procedura per potere difendermi?
Data quesito
Inviato 26-07-2010 15.59
Parere
Risposto 26-07-2010 16.29
Parere Contro tale provvedimento va proposto reclamo ai sensi degli articoli 27 e 28 del Dlgs 546/92. In particolare la procedura prevede che il reclamo andrà notificato alle altri parti costituite entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria. Entro 15 giorni dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio, il reclamante deve depositare il reclamo in Ctr. Nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. Decorso tale ultimo termine la commissione deciderà immediatamente il reclamo in camera di consiglio. La commissione pronuncerà una sentenza se dichiarerà l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncerà ordinanza non impugnabile nella quale verranno indicati i provvedimenti per la prosecuzione del processo. Nel merito andrà evidenziato che l’articolo 53, comma 2, secondo periodo del Dlgs 546/92 dispone che solo «ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». Francesco Falcone Antonio Iorio