Parere |
Le novità introdotte dal Codice di procedura civile in vigore dal 4 luglio 2009 non si estendono totalmente ai termini per proporre appello avverso le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali. È stato modificato il “ termine lungo” , ma non ha subito modifiche il “termine breve”. In particolare il termine lungo di un anno per impugnare una sentenza che non è stata notificata è stato ridotto dalla nuova legge a sei mesi (articolo 327del Ccpc). Tale nuovo termine però si applica a tutti i processi tributari iniziati – con la notifica del ricorso di primo grado – dopo il 4 luglio 2009. Nel caso in cui, invece, la sentenza venga notificata, per l’Amministrazione il termine breve per impugnarla resta sempre di 60 giorni (articolo 51 Dlgs 546/92) e non viene dimezzato a 30 come è stato previsto per le sentenze emesse nel processo civile (articolo 325 del Cpc).
Francesco Falcone
Antonio Iorio
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