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Quesito
Oggetto sospensione feriale
Quesito Devo impugnare una cartella di pagamento notificatami il 30 giugno 2010. Poiché con la cartella viene chiesta una cifra considerevole di diverse centinaia di migliaia di euro devo necessariamente proporre con il ricorso anche l’istanza di sospensiva cautelare per evitare effetti pregiudizievoli dovuti all’esecuzione della cartella (iscrizione di ipoteca, fermo, pignoramento di conto corrente bancario). Volevo sapere se per la proposizione del ricorso si applica la sospensione feriale dei termini, e se, quindi, ho tempo fino al 14 ottobre 2010 per proporre ricorso.
Data quesito
Inviato 26-07-2010 15.44
Parere
Risposto 26-07-2010 16.07
Parere Il decorso del termine di 60 gironi per la proposizione del ricorso (ex articolo 21 Dlgs 546/92) resta sospeso per legge nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre. Tuttavia, se con il ricorso si presenta istanza di sospensiva, la sospensione dei termini in relazione alla richiesta di tutela cautelare, non si verifica, dal momento che l’articolo 3 della legge 742/69 esclude dalla sospensione i procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, tra i quali si annoverano i procedimenti cautelari. Quindi, nel caso di specie, per potere considerare tempestiva l’istanza di sospensiva dell’esecuzione della cartella di pagamento contenuta nel ricorso essa andrà proposta entro e non oltre il 30 agosto 2010. Francesco Falcone Antonio Iorio