Parere |
L’ipotesi prospettata potrebbe derivare dalla maturata volontà di non dar corso all’accordo, oppure da una semplice dimenticanza o ritardo del contribuente. Nel primo caso, si ritiene che non vi sia più l’interesse a perseguire l’accordo, con la conseguenza che l’originario atto dovrà essere impugnato nei termini usuali per evitarne il consolidamento.
Nel secondo caso, è necessario interessare l’ufficio che, a sua discrezione, può considerare comunque valido il versamento avvenuto, sia pure tardivamente rispetto alla scadenza, proseguendo la procedura; per giungere a tale risultato, sarà bene dimostrare la banalità del ritardo o giustificare le ragioni che lo hanno determinato.
Giovanni Valcarenghi
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