Parere |
Premesso che è “meramente formale” quella violazione che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo, secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 77/01- paragrafo 3.1) la valutazione dell’eventuale pregiudizio va effettuata in concreto e a posteriori sul singolo caso specifico. Ad esempio, irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, Dlgs n. 471/97), di per sé potenzialmente idonee a recare pregiudizio all’attività di controllo, non sono punibili se, in concreto, anche per effetto dell’intervenuta regolarizzazione da parte del contribuente, non hanno ostacolato l’azione dell’ufficio.
Giorgio Gavelli
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