Parere |
Questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 47/08 (paragrafo 4.2). L’orientamento è stato tuttavia criticato in dottrina, in consideraione del fatto che, così facendo, si finirebbe per costringere il contribuente a ravvedere una sanzione che non sarebbe applicata in caso di contestazione senza ravvedimento. Infatti, laddove l’amministrazione finanziaria accertasse il periodo di imposta 2008 senza che vi fosse ravvedimento, essa si limiterebbe alla complessiva definizione dell’imposta dovuta per tale periodo senza intervenire sull’ammontare degli acconti. Per cui (come si rileva dalle precedenti circolari n. 180/E/98 e 192/E/98) il ravvedimento sugli acconti non pare necessario.
Giorgio Gavelli
|