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Quesito
Oggetto omessa comunicazione
Quesito Come si ravvede l'omessa comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute?
Data quesito
Inviato 26-07-2010 12.10
Parere
Risposto 26-07-2010 14.42
Parere La sanzione edittale applicabile in tale ipotesi è l’articolo 7, comma 4-bis, del Dl n. 471/97, che prevede una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata relativa alle cessioni fatte senza Iva riferibili alla dichiarazione d’intento non comunicata o comunicata in modo errato. Tuttavia, nell’ipotesi in cui non siano state effettuate cessioni, la sanzione applicabile va da 258 a 2.065 Euro. Da notare che se la dichiarazione d’intento ricevuta è infedele, le disposizioni prevedono la responsabilità solidale del cedente che ha omesso/errato la comunicazione con l’esportatore per l’Iva evasa. In caso di ravvedimento (che deve essere perfezionato entro un anno dalla commissione della violazione), nella prima ipotesi (effettuazione di operazioni non imponibili) va versata la sanzione ridotta pari a 1/10 dell’Iva dovuta sulle forniture seguite alla dichiarazione soggetta ad omessa od irregolare comunicazione. Nella seconda ipotesi (mancanza di operazioni non imponibili), invece, la sanzione da versare è pari a 26 Euro per ciascun modello di dichiarazione omesso o strasmesso irregolarmente. Si vedano le circolari Agenzia delle Entrate 16 marzo 2005, n. 10/E e 26 settembre 2005, n. 41/E. Giorgio Gavelli